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Musumeci: Tutta la provincia di Palermo è zona rossa

Considerata la repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del Covid in tutta la provincia, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un'ordinanza che dispone la zona rossa in tutti i comuni della Città di Palermo, compreso il capoluogo. Stesse restrizioni, così come richiesto dalle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp a Marsala in provincia di Trapani e a San Cataldo nel Nissen.


QUESTE TUTTE LE REGOLE DA OSSERVARE, IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA CHE ISTITUISCE LA ZONA ROSSA PER LA PROVINCIA DI PALERMO (validità 11-22 aprile)


- Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.


- Sono vietati gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono vietati.


- È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale, mantenendo la distanza interpersonale di due metri.


- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23.


- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.


- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.


- Per le attività dei servizi di ristorazione resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio , nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.


- Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24. (Barbieri, parrucchieri, centri estetici chiusi).


- È assicurato in presenza lo svolgimento:

- dei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti);

- dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia (materna);

- dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari);

- dell’attività scolastica e didattica del primo anno della scuola secondaria di primo grado (prima media).


- Nello stesso periodo, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (seconda e terza media) e della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.


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Ordinanza n. 38 del 9 aprile 2021
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